POSSIBILITA DI VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME INFERIMITA’
Area: Elezioni/Referendum
Pubblicato il: 06/11/2016
Hanno la possibilità di essere ammessi al voto nella propria abitazione:
- gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;
- gli elettori che si trovano affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulti impossibile anche avvalendosi del trasporto assistito organizzato dal Comune;
Gli interessati dovranno far pervenire dal 25 ottobre 2016 (40° giorno antecedente la data di votazione) e non oltre il 14 novembre 2016 (20° giorno antecedente), al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:
- dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l' abitazione in cui dimorano, indicando l'indirizzo completo, allegato fac simile.
- copia della tessera elettorale.
- certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell' Azienda sanitaria locale, cui risulti “l' esistenza di un' infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all' elettore di recarsi al seggio",
oppure,
- certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell' Azienda sanitaria locale rilasciato in data non anteriore al 25 ottobre e con prognosi di almeno 60 giorni (decorrenti dalla data del rilascio), cui risulta “ l’esistenza di una gravissima infermità che renda impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora anche avvalendosi del trasporto assistito”.
In tutte e due i casi le certificazioni potranno essere rilasciate presso la sede del Distretto Scocio Sanitario di Castano Primo - via Moroni, 12.
Il medesimo certificato potrà attestare altresì l' eventuale necessità di un accompagnatore per l' esercizio del voto.
L'attestazione non è necessaria se, nella tessera elettorale, è già inserita l'annotazione permanente del diritto al voto assistito (ADV).
