Comune di Arconate

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Letture totali: 9021

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Le imprese commerciali che sono in attività possono effettuare, al fine di esaurire tutta la merce, vendite di liquidazione a seguito di:

  • cessazione dell'attività: durata massima 13 settimane - può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno;
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda: durata massima 13 settimane - può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno;
  • trasferimento dell'azienda in altro locale: durata massima 13 settimane - può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno;
  • trasformazione o rinnovo dei locali: durata massima 6 settimane e per una sola volta in ciascun anno solare - sono sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio ed agosto; non può essere effettuata nel periodo dal 25 novembre al 31 dicembre e nei 30 giorni antecedenti la vendita di fine stagione. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.
COSA OCCORRE: 

L'operatore che intende effettuare vendite di liquidazione deve darne comunicazione all'Amministrazione Comunale tramite lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio il modello di comunicazione di liquidazione allegato, compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato dagli allegati richiesti.

La vendita può essere iniziata 15 giorni dalla data di presentazione della comunicazione
Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita; nel caso di vendite di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale o per trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda, il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.

Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. È facoltà dell'esercente produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.

Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare indicazione, anche allegando in copia, la comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita.

Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono recare indicazione anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle leggi edilizie. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento.
Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura di cui all'art. 114, c. 5, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6.

DOCUMENTI DISPONIBILI

  •  Comunicazione vendita di liquidazione