TASI - Tributo sui servizi indivisibili
L'IMPOSTA E' ABROGATA DALL'ART. 1 COMMA 738 DELLA LEGGE 160/2020 "Legge di Bilancio 2020", a decorrere dall'anno di imposta 2020.
La componente IUC, denominata TASI, è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili e assoggetta i proprietari e gli utilizzatori d'immobili. L'aliquota deliberata per l'anno 2016 è il 2,2 per mille. La Legge 28 dicembre 2016, n. 208 è andata a modificare il contenuto dei commi 669, 678 e 681 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per cui risultano esentate dal pagamento della TASI le abitazioni principali, con categoria catastale da A/2 a A/7 compresa di una pertinenza per categoria catastale C/6, C/2, e C/7. Ai sensi del comma 677, art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile. Per cui gli immobili soggetti a TASI e le relative aliquote sono cosi riassunti:
Tipologia immobile | Aliquota |
---|---|
Abitazione principale, con categoria catastale da A/2 a A/7, compresa di una pertinenza per categoria catastale C/6, C/2 e C/7. | 0,0 per mille |
Abitazione principale, con categoria catastale A/1, A/8 e A/9, compresa di una pertinenza per categoria catastale C/6, C/2 e C/7. | 2,0 per mille |
Beni merce, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 2,2 per mille |
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 | 1,0 per mille |
Le denunce TASI, seguono i modelli e le regolamentazioni per le denunce IMU. Pertanto devono essere eventualmente denunciate tutte quelle variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta e che non sianodirettamente reperibili dalla banca dati anagrafica comunale o dalla banca dati catastale.
Le scadenze sono le medesime di quelle per l'IMU, ovvero:
- 16 giugno, pagamento in acconto, si versa il 50% del dovuto per l'anno;
- 16 dicembre, pagamento a saldo, si versa il restante dovuto per l'anno, concernente anche eventuali variazioni.
E' possibile effettuare un unico versamento annuale, con scadenza 16 giugno.
Il pagamento dovrà essere effettuato in autoliquidazione tramite modello F24 normale o semplificato.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i..
- D. L. 6 marzo 2014, n. 16.
- Regolamento comunale.
- Legge 28.12.2015, n. 20
- Legge 160/2019 articolo 1 comma 738