ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A.)
Che cos'è:
L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.
Oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle P.A.:
Scopo dell'accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
A chi è rivolto:
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e non occorre motivazione.
Come si ottiene (termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda):
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Arconate (Via Roma n.42);
- spedizione con raccomandata A/R indirizzata a Comune di Arconate, Ufficio Protocollo, Via Roma n.42 - 20020 Arconate;
- invio per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.arconate@postecert.it.
Rimedi in caso di diniego o mancata risposta:
In caso di diniego o mancata risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato il soggetto richiedente può:
- richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;
- presentare ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.
Copia del documento di identità del richiedente.
Le istanze di accesso civico generalizzato ricevute sono tempestivamente trasmesse da questo all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti per la valutazione di ammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato e la risposta al soggetto richiedente.
Il procedimento deve inderogabilmente concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali contro interessati.