OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Sono soggette all'imposizione le occupazioni di qualsiasi natura e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, effettuate anche senza titolo nelle strade e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato ad eccezione degli edifici pubblici.
Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.
Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti; quelle di durata non inferiore all'anno sono invece permanenti.
Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale, rilasciata dall'ufficio di Polizia Locale su domanda in carta da bollo presentata dell'interessato.
Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere direttamente al Servizio Polizia Locale.
Chiunque, per qualsiasi motivo, abbia la necessità di effettuare occupazione di suolo pubblico, qualunque sia la strada o area pubblica in cui essa avrà luogo, deve farne preventiva domanda all'Ufficio di Polizia Locale, il quale rilascia apposita concessione ovvero autorizzazione.
All'atto del rilascio del titolo autorizzativo, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione, per quelle temporanee deve esserne corrisposto il canone come previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".
Per tutte le occupazioni di carattere permanente il canone deve essere corrisposto entro il 31/03 di ogni anno, con possibilità di rateizzare il versamento come previsto dall'art. 53 "Versamento del canone per le occupazioni permanenti" del sopra indicato Regolamento.