L'IMPOSTA E' ABROGATA DALL'ART. 1 COMMA 738 DELLA LEGGE 160/2020 "Legge di Bilancio 2020", a decorrere dall'anno di imposta 2020.
La componente IUC, denominata TASI, è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili e assoggetta i proprietari e gli utilizzatori d'immobili. L'aliquota deliberata per l'anno 2016 è il 2,2 per mille. La Legge 28 dicembre 2016, n. 208 è andata a modificare il contenuto dei commi 669, 678 e 681 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per cui risultano esentate dal pagamento della TASI le abitazioni principali, con categoria catastale da A/2 a A/7 compresa di una pertinenza per categoria catastale C/6, C/2, e C/7. Ai sensi del comma 677, art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile. Per cui gli immobili soggetti a TASI e le relative aliquote sono cosi riassunti:
Tipologia immobile | Aliquota |
---|---|
Abitazione principale, con categoria catastale da A/2 a A/7, compresa di una pertinenza per categoria catastale C/6, C/2 e C/7. | 0,0 per mille |
Abitazione principale, con categoria catastale A/1, A/8 e A/9, compresa di una pertinenza per categoria catastale C/6, C/2 e C/7. | 2,0 per mille |
Beni merce, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 2,2 per mille |
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 | 1,0 per mille |
Le denunce TASI, seguono i modelli e le regolamentazioni per le denunce IMU. Pertanto devono essere eventualmente denunciate tutte quelle variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta e che non sianodirettamente reperibili dalla banca dati anagrafica comunale o dalla banca dati catastale.
Le scadenze sono le medesime di quelle per l'IMU, ovvero:
E' possibile effettuare un unico versamento annuale, con scadenza 16 giugno.
Il pagamento dovrà essere effettuato in autoliquidazione tramite modello F24 normale o semplificato.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i..
- D. L. 6 marzo 2014, n. 16.
- Regolamento comunale.
- Legge 28.12.2015, n. 20
- Legge 160/2019 articolo 1 comma 738