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CORONAVIRUS: NUOVO DECRETO IN VIGORE IN LOMBARDIA FINO AL 3 APRILE

Area: Istruzione ed educazione
Pubblicato il: 08/03/2020

Nella notte il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo DPCM contente le misure urgenti per il contenimento del contagio da Coronavirus: saranno in vigore in tutta la Regione Lombardia fino a venerdì 3 aprile. Il decreto prevede testualmente:
 
SPOSTAMENTI
- Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Lombardia, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (>37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contati sociali, contattando il proprio medico curante;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
 
SCUOLE E UNIVERSITA'
 
Sospensione dell’attività didattica per tutte le scuole di ordine e grado e per le università.
 
BAR, RISTORANTI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
 
Sono consentite le attività dei bar dalle ore 6 alle ore 18, con obbligo a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione di sospensione dell’attività in caso di violazione;
 
Le attività commerciali diverse dai bar, sono consentite, purché il gestore garantisca un accesso contingentato al fine di evitare  assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire la distanza di un metro tra i visitatori. Il mancato rispetto, è sanzionato con la sospensione dell’attività. In condizioni organizzative o strutturali che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza, queste strutture dovranno rimanere chiuse;
 
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza , con sanzione della sospensione della attività in caso di violazione. In caso di condizioni organizzative o strutturali che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza, queste strutture dovranno rimanere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, anche in questo caso, deve essere rispettata la distanza di sicurezza con sanzione della sospensione dell’attività.
 
SPORT E MANIFESTAZIONI
 
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le associazioni o le società sportive sono tenute, a mezzo del proprio personale medico, ad effettuare i controlli idonei per contenere il rischio di diffusione del virus;
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza);
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi  compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico, ad esempio: grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale di scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
 
CENTRI SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVI
- Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggi;
- Sono sospese tutte le attività dei centri culturali, sociali e ricreativi.
 
LUOGHI DI CULTO E CELEBRAZIONI
- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzattive tali da evitare assembramenti di persone e assicurare la distanza di sicurezza;
- Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
 
 
Nel pomeriggio tutti i Sindaci dell'Altomilanese si riuniranno per confrontarsi e per elaborare indicazioni operative chiare e univoche per tutto il territorio.
In allegato il file pdf del DPCM, consultabile.