Le vendite di liquidazione sono finalizzate alla vendita totale o parziale delle merci in presenza di specifiche situazioni aziendali.
Possono essere effettuate nei seguenti casi:
-
cessazione dell’attività (durata massima 13 settimane)
-
trasferimento in gestione o cessione dell’azienda (durata massima 13 settimane)
-
trasferimento dell’azienda in altro locale (durata massima 13 settimane)
-
trasformazione o rinnovo dei locali (durata massima 6 settimane, una sola volta l’anno)
Le vendite di liquidazione possono essere svolte in qualsiasi periodo dell’anno, ad eccezione di quelle per rinnovo locali, che:
-
sono sempre consentite nei mesi di febbraio e agosto
-
non possono essere effettuate dal 25 novembre al 31 dicembre
-
non possono essere effettuate nei 30 giorni precedenti i saldi
Nel caso di rinnovo dei locali, l’esercente è tenuto a chiudere l’attività per un periodo pari ad almeno un terzo della durata della vendita e comunque non inferiore a 7 giorni.
In caso di cessazione o cessione dell’attività, l’operatore non può riaprire un esercizio dello stesso settore merceologico negli stessi locali per almeno 6 mesi successivi.
.