AUTOCERTIFICAZIONE
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Area: Demografici ed elettorale
Ufficio: DEMOGRAFICI: ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE (Area Amministrativa e servizi alla persona)Dal 1° gennaio 2012 nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, è vietato l'uso delle certificazioni. I certificati sono sempre sostituiti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà (art. 15 comma 1 della legge 12/11/2011 n. 183).
L'autocertificazione sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle Amministrazioni pubbliche e dai Gestori dei servizi pubblici: il cittadino dichiara con valore di legge, sotto la propria responsabilità stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Per l'autocertificazione è sufficiente un foglio di carta sul quale apporre la propria firma senza autentica, nel quale è possibile dichiarare stati personali.
La validità dell'autocertificazione è data dalla firma (non autenticata).
I certificati relativi alle situazioni personali che non cambiano nel tempo (nascita, morte, titoli di studio) hanno validità illimitata.
Possono essere sostituiti mediante autocertificazione stati, qualità personali o fatti indicati nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.
Non è possibile utilizzare l'autocertificazione per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all'UE, marchi e brevetti
La normativa stabilisce inoltre che i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza possono essere comprovati, in sostituzione dei relativi certificati, da un documento di riconoscimento valido.
Nell'autocertificazione deve essere indicata la disponibilità all'uso dei dati personali da parte dell'Amministrazione Pubblica per i fini per cui l'autocertificazione è inoltrata come previsto dall'art. 13 del DLgs 196/2003 "Codice Privacy" e del Regolamento UE 679/2016.
La LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 stabilisce che anche i soggetti privati siano tenuti ad accettare l'autocertificazione dei cittadini (vedi allegato).
L'autocertificazione è sempre esente da ogni diritto e imposta di bollo.
D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n° 445;
D.Lgs. del 30 Giugno 2003, n° 196;
Legge n. 183 del 12/11/2011.